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Proroga detrazioni 2013: ecco cosa cambia!

Proroga detrazioni 2013: ecco cosa cambia!

GIUGNO 2013

Il DL 4 giugno 2013, n. 63, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto la proroga a tutto il 2013 delle detrazioni fiscali per la “riqualificazione energetica” e le “ristrutturazioni edilizie” degli edifici esistenti.

In pratica:
la Detrazione IRPEF o IRES per la “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA” degli edifici esistenti è prorogata fino al 31 dicembre 2013 ed innalzata dal 55% al 65%.

Per gli interventi relativi alle “parti comuni” condominiali (nelle parti comuni rientrano, ad esempio: la Centrale Termica, gli impianti elettrici, idrico-sanitari, del gas, di riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, …), o che interessino tutte le unità immobiliari che compongono il singolo condominio, la Detrazione 65% sarà applicabile fino al 30 giugno 2014.

L’innalzamento al 65% della Detrazione si applica alle spese sostenute dall’entrata in vigore del DL 63/13, ovvero dal 6 giugno 2013.
N.B. Le pompe di calore, gli impianti geotermici e gli scaldabagni in pompa di calore sono stati esclusi dalla Detrazione 65%; dovrebbero, però, poter beneficiare fino al 30/06/13 della Detrazione 55%, dato che il DL non ha abrogato le disposizioni precedenti.

Se ci saranno novità al riguardo vi informeremo immediatamente!

ENEA, in data 10/06/13, nel sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/ ha scritto:

“Si avvisano gli utenti che allo stato attuale, in seguito alla pubblicazione (nella G.U. n°130 del 5/06/2013) del D.L. 4 giugno 2013 n°63, l’entità della detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica dal 6/06/2013 è del 65% delle spese sostenute. Restano confermati i limiti di detrazione già previsti per i diversi interventi ai sensi dei diversi commi e le procedure da seguire per accedere agli incentivi. Queste detrazioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2013 e nel caso di interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità di un condominio, fino al 30 giugno 2014.”

la Detrazione IRPEF per le “RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE” resterà al 50% fino al 31 dicembre 2013 (dal 01/01/2014 tornerà al 36%).
La detrazione sarà, inoltre, applicabile all’acquisto di arredi da utilizzare nell’immobile sottoposto ad intervento di “ristrutturazione edilizia” (art. 3, lett. ‘d’ del D.P.R. 380/01 e s.m.i.), e verrà calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per entrambe resta confermata la ripartizione in 10 anni ed anche l’iter burocratico.

Questo è il testo degli artt. 14, 15 e 16 del DL 63/13, riguardanti la proroga delle detrazioni fiscali:

Art. 14 – Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con l’esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 15 – Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.

Art. 16 – Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili
1. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

ATTENZIONE: trattandosi di un Decreto-Legge, PER LA CONFERMA DEFINITIVA DELLE SUDDETTE NOVITÀ OCCORRERÀ ATTENDERE LA CONVERSIONE IN LEGGE (entro 60 giorni). Potrebbero esserci, infatti, ulteriori novità o variazioni.

Data l’importanza dell’argomento, ti informeremo prontamente sulla conversione in legge del DL e su ogni possibile novità al riguardo!

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