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	<title>Idro 80 &#187; Normative</title>
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	<description>Blog di informazione, interior design, normative, recensioni, arredamento e idraulica</description>
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		<title>Nuova etichetta energetica dei climatizzatori</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 08:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela Carlino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climatizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[20/20/20]]></category>
		<category><![CDATA[climatizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[etichetta energetica]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Oggi non parliamo di arredamento bagno, ma di una legislatura entrata in vigore il 1° gennaio 2013, sulla nuova etichetta energetica dei climatizzatori. Infatti la nuova etichetta riporterà la classe energetica di efficienza misurata in base ai nuovi indici di ...</p><p>L'articolo <a href="https://www.idro80.it/nuova-etichetta-energetica-dei-climatizzatori/">Nuova etichetta energetica dei climatizzatori</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.idro80.it">Idro 80</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi non parliamo di <strong>arredamento bagno</strong>, ma di una legislatura entrata in vigore il <strong>1° gennaio 2013</strong>, sulla nuova etichetta energetica dei climatizzatori. Infatti la nuova<strong> etichetta</strong> riporterà la classe energetica di <strong>efficienza</strong> misurata in base ai nuovi indici di efficienza stagionale, cioè <strong>SEER </strong>per il funzionamento in raffreddamento e<strong> SCOP</strong> per quello in riscaldamento, calcolati nell’arco di un intero anno in <strong>tre fasce climatiche</strong>. E’ importante sapere, che  lo scopo di questa nuova normativa, viene denominato piano strategico <strong>“20/20/20”,</strong> con questo l’Europa persegue l’obbiettivo di produrre il <strong>20%</strong> meno di <strong>Co2</strong>, utilizzare il<strong> 20%</strong> in più di energia rinnovabile e consumare il <strong>20%</strong> in meno di energia primaria entro il <strong>2020.</strong> A questo punto non ci resta che analizzare l<strong>’etichetta</strong> in tutte le sue parti.<br />
<div class="checklist">
<ul>
<li><strong>1°</strong> &#8211; Nella parte superiore  del riquadro troveremo il <strong>nome</strong> e il<strong> marchio</strong> del  produttore; e il <strong>modello.</strong></li>
<li><strong>2°</strong> &#8211; Il simbolo con il <strong>ventilatore</strong> e l’<strong>onda d’aria blu</strong> indicano il <strong>SEER</strong>, invece il <strong>ventilatore</strong> e l<strong>’onda d’aria rossa</strong> indicano lo<strong> SCOP.</strong></li>
<li><strong>3°</strong> &#8211; Indica l’efficienza energetica per il <strong>raffreddamento</strong> e il <strong>riscaldamento.</strong><br />
<strong><em>NOTA BENE:</em></strong> l’efficienza energetica per la stagione di riscaldamento <strong>“media” </strong> è <strong>obbligatoria</strong> , è <strong>facoltativa</strong> invece per le stagioni più<strong> calde</strong> e più <strong>fredde</strong></li>
<li><strong>4°</strong> &#8211; <strong>Carico teorico in kW</strong>, in raffreddamento e in riscaldamento. I valori relativi alle stagioni di riscaldamento per le quali non è riportato il carico teorico devono essere indicati con <strong>“X”</strong></li>
<li><strong>5°</strong> &#8211; Indice di efficienza energetica stagionale (<strong>SEER</strong>) e coefficiente di prestazione stagionale (<strong>SCOP</strong>), fino a tre stagioni di riscaldamento.</li>
<li><strong>6°</strong> &#8211; Consumo annuo in <strong>Kwh/anno</strong> per il riscaldamento e il raffreddamento.<br />
Nella<strong> vecchia etichetta</strong> era riportato solo il dato di consumo annuo di energia in raffreddamento, riferito ad un utilizzo medio di<strong> 500 ore/anno</strong></li>
<li><strong>7°</strong> &#8211; Indica i livelli di <strong>potenza sonora</strong> delle unità interne ed esterne, espressi in<strong> dB(A)</strong>. La  potenza si riferisce alla sorgente del rumore; diversamente la pressione sonora si riferisce al rumore misurato nel campo sonoro, 1mt di distanza dall’apparecchio.</li>
<li><strong>8°</strong> &#8211; Troviamo la mappa dell’<strong>Europa</strong> con l’indicazione di<strong> tre stagioni</strong> di riscaldamento indicative e corrispondenti a tre colori.</li>
</ul>
</div>
Stagione media: <strong>Verde</strong></p>
<p>Stagione calda: <strong>Arancione</strong></p>
<p>Stagione fredda:<strong> Blu</strong></p>
<p>Per i modelli già presenti sul mercato con la<strong> vecchia normativa</strong>, possono essere venduti fino ad esaurimento scorte anche con la <strong>vecchia etichetta</strong>.</p>
<p>Non mi resta a questo punto di consigliarvi di controllare al momento dell’acquisto l&#8217;etichetta.<strong><br />
</strong></p>
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		<title>Detrazioni e conto termico</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 12:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela Carlino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caldaie]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[caldaie]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Nel secondo semestre 2013, grazie al Decreto-Legge n. 63/2013* che ha prorogato le detrazioni fiscali, il risparmio energetico è sempre più conveniente. Sostituire la caldaia con un modello più efficiente o con una pompa di calore e/o installare il solare ...</p><p>L'articolo <a href="https://www.idro80.it/detrazioni-e-conto-termico/">Detrazioni e conto termico</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.idro80.it">Idro 80</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel secondo semestre 2013, grazie al <strong>Decreto-Legge n. 63/2013*</strong> che ha prorogato le detrazioni fiscali, il risparmio energetico è sempre più conveniente.<br />
<strong>Sostituire la caldaia</strong> con un modello più efficiente o con una pompa di calore e/o installare il solare termico sono tutti interventi che ti consentono di:<br />
· ridurre i costi della bolletta, e anche di<br />
· beneficiare di agevolazioni fiscali o incentivi. Oggi puoi scegliere, infatti, tra ben tre possibili soluzioni (alternative fra loro):<br />
1. <strong>DETRAZIONE 50% IRPEF</strong> per ristrutturazioni edilizie e interventi finalizzati al risparmio energetico in immobili residenziali esistenti<br />
2. <strong>DETRAZIONE 65% IRPEF &#8211; IRES</strong> per le riqualificazioni energetiche degli edifici esistenti<br />
3. <strong>CONTO ENERGIA TERMICO</strong> per l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili negli edifici esistenti</p>
<p><strong>DETRAZIONE 50% IRPEF</strong> validità fino al<strong> 31 dicembre 2013</strong>, è applicabile non solo alle manutenzioni ordinarie/straordinarie o alle ristrutturazioni, ma anche alla realizzazione di “opere finalizzate al risparmio energetico” come, ad esempio, la sostituzione del vecchio generatore con una <strong>CALDAIA CONVENZIONALE</strong> ad “alto rendimento”, nonché per l’adeguamento degli impianti gas esistenti.<br />
<strong>DETRAZIONE 65% IRPEF &#8211; IRES</strong> validità fino al <strong>31 dicembre 2013</strong><br />
la Detrazione 65% si applica a specifici interventi, fra i quali ricordiamo:<br />
• la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con una CALDAIA A CONDENSAZIONE (la detrazione 65% va calcolata sulle spese sostenute per un ammontare max di 30.000 euro). Non è mai stato così conveniente installare una caldaia a condensazione!<br />
• l’installazione di <strong>IMPIANTI SOLARI TERMICI</strong> per la produzione di acqua calda (la detrazione 65% va calcolata sulle spese sostenute per un ammontare max di 60.000 euro).<br />
<strong>CONTO ENERGIA TERMICO</strong> validità a partire dal<strong> 3 gennaio 2013 </strong>Il “Conto Energia Termico” di cui al D.M. 28 dicembre 2012 incentiva gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, realizzati dai soggetti privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario) e dalla Pubblica Amministrazione in edifici esistenti.<br />
Gli interventi incentivati sono diversificati a seconda dei soggetti beneficiari.<br />
La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con<strong> CALDAIE A CONDENSAZIONE</strong> ricade fra gli interventi per sole <strong>PA.</strong><br />
Fra gli interventi per <strong>PA</strong> e soggetti privati, invece, troviamo:<br />
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di <strong>POMPE</strong> <strong>DI CALORE</strong>, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;<br />
• installazione di <strong>COLLETTORI SOLARI TERMICI</strong>, sia per edifici nuovi che esistenti, anche abbinati a sistemi di solar cooling.</p>
<p>Noi segnaliamo<a href="http://www.immergas.com" target="_blank"> IMMERGAS </a>, azienda leader in Italia e all&#8217;estero, nella progettazione e costruzione di caldaie a gas.</p>
<p>Per evitare ulteriori sprechi energetici e ottimizzare i costi è importante fare un&#8217;analisi dettagliata delle proprie bollette e consumi. Per risparmiare ulteriormente è bene scegliere il giusto fornitore. Nel caso in cui abbiate svolto la voltura dell&#8217;impianto le tariffe non cambiano, e di conseguenza neanche i consumi. Qualora invece dobbiate effettuare un’operazione di <a href="https://bolletta-energia.it/fornitore/iren/subentro" rel="noopener" target="_blank"><strong>subentro</strong></a>, potete scegliere la tariffa più adatta alle vostre  esigenze.  La <a href="https://luce-gas.it/trasloco/voltura/energia-elettrica" rel="noopener" target="_blank"><strong>voltura</strong></a> va eseguita nel caso in cui ci sono un contatore e un contratto di fornitura attivo, per cui occorre solo cambiare l&#8217;intestatario dell&#8217;utenza; il subentro, invece, è necessario quando è presente un contatore ma il contratto precedente è cessato, per cui occorre riattivare la fornitura.</p>
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		<title>Riforma del condominio e animali domestici</title>
		<link>https://www.idro80.it/riforma-del-condominio-e-animali-domestici/</link>
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		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 13:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela Carlino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[cani]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Oggi tratteremo un argomento caro a molti ,gli animali domestici e il condominio. Con la nuova riforma che andrà in vigore il 18 giugno 2013, il regolamento condominiale non potrà più vietare in alcun modo, tramite alcuna norma, il possesso ...</p><p>L'articolo <a href="https://www.idro80.it/riforma-del-condominio-e-animali-domestici/">Riforma del condominio e animali domestici</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.idro80.it">Idro 80</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi tratteremo un argomento caro a molti ,gli animali domestici e il condominio. Con la nuova riforma che andrà in vigore il 18 giugno 2013, il regolamento condominiale non potrà più vietare in alcun modo, tramite alcuna norma, il possesso di animali domestici nel proprio immobile e nel condominio in generale.<br />
Un’ altra nota positiva è che per proibire la presenza di animali nell&#8217;edificio, sarà necessaria una decisione presa all&#8217;unanimità: un solo voto contrario renderebbe nullo qualsiasi delibera assunta a maggioranza.Tralasciando gli aspetti burocratici, restano in ogni caso sempre valide, a prescindere dal regolamento di condominio, tutti gli obblighi che ha il proprietario in merito alla custodia del proprio animale domestico.<br />
Il Codice Penale sanziona chi mostri negligenza nella custodia (o affidi a una persona inesperta) il proprio animale. Ciò è ovviamente rivolto ad animali che costituiscono pericolo, per natura o anche solo in particolari casi.<br />
È quindi necessario prestare sempre le dovute attenzioni nel momento in cui l&#8217;animale si trova in una zona comune accessibile al resto del condominio.<br />
Museruola e guinzaglio sono in questi casi la sicurezza maggiore per evitare spiacevoli inconvenienti.<br />
Vi lascio con un aforisma di EMILE ZOLA <em><strong>“Il compito più alto di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà”</strong></em>.</p>
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		<title>Proroga detrazioni 2013: ecco cosa cambia!</title>
		<link>https://www.idro80.it/proroga-detrazioni-2013-ecco-cosa-cambia/</link>
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		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 13:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela Carlino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>GIUGNO 2013 Il DL 4 giugno 2013, n. 63, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto la proroga a tutto il 2013 delle detrazioni fiscali per la “riqualificazione energetica” e le “ristrutturazioni edilizie” degli edifici esistenti. In pratica: la Detrazione IRPEF ...</p><p>L'articolo <a href="https://www.idro80.it/proroga-detrazioni-2013-ecco-cosa-cambia/">Proroga detrazioni 2013: ecco cosa cambia!</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.idro80.it">Idro 80</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GIUGNO 2013</strong></p>
<p>Il DL 4 giugno 2013, n. 63, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto la proroga a tutto il 2013 delle detrazioni fiscali per la “riqualificazione energetica” e le “ristrutturazioni edilizie” degli edifici esistenti.</p>
<p><strong>In pratica:</strong><br />
la Detrazione IRPEF o IRES per la “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA” degli edifici esistenti è prorogata fino al 31 dicembre 2013 ed innalzata dal 55% al 65%.</p>
<p>Per gli interventi relativi alle “parti comuni” condominiali (nelle parti comuni rientrano, ad esempio: la Centrale Termica, gli impianti elettrici, idrico-sanitari, del gas, di riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, …), o che interessino tutte le unità immobiliari che compongono il singolo condominio, la Detrazione 65% sarà applicabile fino al 30 giugno 2014.</p>
<p>L’innalzamento al 65% della Detrazione si applica alle spese sostenute dall’entrata in vigore del DL 63/13, ovvero dal 6 giugno 2013.<br />
N.B. Le pompe di calore, gli impianti geotermici e gli scaldabagni in pompa di calore sono stati esclusi dalla Detrazione 65%; dovrebbero, però, poter beneficiare fino al 30/06/13 della Detrazione 55%, dato che il DL non ha abrogato le disposizioni precedenti.</p>
<p><strong>Se ci saranno novità al riguardo vi informeremo immediatamente!</strong></p>
<p>ENEA, in data 10/06/13, nel sito <a href="http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fefficienzaenergetica.acs.enea.it%2F&amp;h=wAQH4Tj-T&amp;s=1" target="_blank" rel="nofollow nofollow">http://<wbr />efficienzaenergetica.acs.enea.i<wbr />t/</a> ha scritto:</p>
<p>“Si avvisano gli utenti che allo stato attuale, in seguito alla pubblicazione (nella G.U. n°130 del 5/06/2013) del D.L. 4 giugno 2013 n°63, l’entità della detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica dal 6/06/2013 è del 65% delle spese sostenute. Restano confermati i limiti di detrazione già previsti per i diversi interventi ai sensi dei diversi commi e le procedure da seguire per accedere agli incentivi. Queste detrazioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2013 e nel caso di interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità di un condominio, fino al 30 giugno 2014.”</p>
<p>la Detrazione IRPEF per le “RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE” resterà al 50% fino al 31 dicembre 2013 (dal 01/01/2014 tornerà al 36%).<br />
La detrazione sarà, inoltre, applicabile all’acquisto di arredi da utilizzare nell’immobile sottoposto ad intervento di “ristrutturazione edilizia” (art. 3, lett. ‘d’ del D.P.R. 380/01 e s.m.i.), e verrà calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.<br />
Per entrambe resta confermata la ripartizione in 10 anni ed anche l’iter burocratico.</p>
<p>Questo è il testo degli artt. 14, 15 e 16 del DL 63/13, riguardanti la proroga delle detrazioni fiscali:</p>
<p><em><strong>Art. 14 &#8211; Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica</strong></em><br />
1. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con l&#8217;esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.<br />
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.<br />
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all&#8217;articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>
<p><em><strong>Art. 15 &#8211; Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica</strong></em><br />
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l&#8217;incremento del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.</p>
<p><em><strong>Art. 16 &#8211; Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l&#8217;acquisto di mobili</strong></em><br />
1. All&#8217;articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».<br />
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall&#8217;imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l&#8217;acquisto di mobili finalizzati all&#8217;arredo dell&#8217;immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.</p>
<p><strong>ATTENZIONE</strong>: trattandosi di un Decreto-Legge, PER LA CONFERMA DEFINITIVA DELLE SUDDETTE NOVITÀ OCCORRERÀ ATTENDERE LA CONVERSIONE IN LEGGE (entro 60 giorni). Potrebbero esserci, infatti, ulteriori novità o variazioni.</p>
<p>Data l’importanza dell’argomento, ti informeremo prontamente sulla conversione in legge del DL e su ogni possibile novità al riguardo!</p>
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